Legge 7/2000, Banca d’Italia e OAM

Legge 17 gennaio 2000, n. 7

Art. 1.
(commercio dell’oro)
1. Ai fini della presente legge con il termine “oro” si intende:
a) l’oro da investimento, intendendo per tale l’oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell’oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell’80 per cento il valore sul mercato libero dell’oro in esse contenuto, incluse nell’elenco predisposto dalla commissione delle comunità europee ed annualmente pubblicato nella gazzetta ufficiale delle comunità europee, serie c, nonchè le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; con decreto del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di trasmissione alla commissione delle comunità europee delle informazioni in merito alle monete negoziate nello stato italiano che soddisfano i suddetti criteri;
b) il materiale d’oro diverso da quello di cui alla lettera a), ad uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza.