Normativa AML

  • Legge 17 gennaio 2000, n. 7

Art. 2. Chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l’estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, ha l’obbligo di dichiarare l’operazione all’ufficio italiano dei cambi, qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 20 milioni di lire. All’obbligo di dichiarazione sono tenuti anche gli operatori professionali di cui al comma 3, sia che operino per conto proprio, sia che operino per conto di terzi. Dalla presente disposizione sono escluse le operazioni effettuate dalla banca d’Italia.

  • Regolamento (UE) 2017/821 (Regolamento sui minerali di conflitto) che ha introdotto obblighi in materia di due diligence nella supply chain per gli importatori dell’UE di stagno, tantalio e tungsteno e oro (3TG), provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio, allo scopo di arginare l’introduzione nel mercato europeo di minerali di conflitto, evitare che le fonderie e raffinerie (sia a livello globale che nel territorio dell’UE) utilizzino detti minerali e impedire che i lavoratori delle miniere fossero vittime di abusi.
  • Il governo italiano ha adottato il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 13, che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento sui minerali di conflitto. Il D.Lgs. 13/2021 designa il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) quale Autorità nazionale competente per l’applicazione del Regolamento (UE) 2017/821, il quale effettua periodicamente attività di monitoraggio e valutazione dell’impatto del Regolamento (UE) 2017/821 sulle PMI italiane, attraverso indagini specifiche, anche in collaborazione con le associazioni di categoria che le rappresentano.
  • Il Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2024 ha approvato un decreto legislativo che adegua le disposizioni contenute nella Legge 7/2000 al Regolamento (UE) 2018/1672 del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione sulla base dell’equiparazione dell’oro (sotto forma di monete con un tenore in oro di almeno il 90 % e lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5 %) al denaro contante